Datore di lavoro, Dirigente e Preposto quali sono le differenze ?
Il D.Lgs. 106/2009 oltre ad aver rivisto il D.Lgs. 81/2008 ha inserito nella terminologia appartenente alle realtà lavorative, le definizioni di preposto e dirigente, ed ha ridefinito le responsabilità e i diritti del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Differente è la definizione di datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In questo ambito tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell’apparato che dirige. Se i vertici non nominano un dirigente ad hoc, il ruolo di datore di lavoro è svolto da chi rappresenta il vertice stesso.
Una disciplina a parte è quella che è stata riconosciuta valida per gli Enti Locali. Una circolare del Ministero degli Interni ha stabilito che queste amministrazioni periferiche dello Stato godono di ampia autonomia di nomina in quanto devono osservare e rispettare il Regolamento organico del Personale e lo Statuto Comunale.
Il D.Lgs. 81/2008 contiene una norma importante relativa ai lavori di ristrutturazione e di manutenzione degli edifici destinati ad uso pubblico o ad uffici pubblici, prevedendo che siano di competenza delle amministrazioni pubbliche, le quali hanno l’obbligo di predisporre tutte le operazioni di gestione degli edifici tramite interventi e decisioni che provengono dai dirigenti, dai preposti o dai funzionari.
Contrariamente a quello che avviene per il datore di lavoro, i soggetti che ricoprono il ruolo di Dirigente e Preposto non sono necessariamente presenti all’interno di un’azienda o di un ente pubblico. Questo incarico è di solito svolto da collaboratori del datore di lavoro all’interno di imprese medio-grandi quando quest’ultimo si trova in difficoltà a gestire tutta l’attività produttiva a causa delle dimensioni e del numero dei dipendenti.
Nello specifico, il Dirigente è quella persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.
Il Preposto è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.
Gli obblighi di esclusiva competenza del datore di lavoro sono: la redazione del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Tra i doveri che il dirigente può svolgere in sostituzione del datore di lavoro rientrano: la designazione del medico competente; l’individuazione dei lavoratori preposti all’esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale; la dotazione al personale dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale); l’obbligo di mettere i lavoratori nelle condizioni di ricevere informazione, formazione, addestramento; l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori.
I compiti dei preposti riguardano invece: il controllo dei lavoratori per verificare il rispettino delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l’utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
Fonte: Anfos.it